In tal senso deve leggersi la nascita della Gil, Gioventù italiana del Littorio, con il RD 27 ottobre n.1839 sotto la direzione del segretario del PNF e il TU 15 novembre 1983 n.1779 “Integrazione e coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana”: Art1 “A qualsiasi ufficio o impiego nelle scuole di ogni ordine o grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica...” Art.2 “Delle Accademie, …non possono fare parte persone di razza ebraica...” Art.3 “Alle scuole di ogni ordine o grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica …razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti delle autorità religiose” Art.4 “Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica …anche collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica” Art.5 “Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, sezioni speciali di scuole elementari…non inferiore a 10. Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’Educazione nazionale, scuole elementari...il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal ministro per l’Educazione nazionale” Art.6 “Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite da comunità israelitiche o da persone di razza ebraica… il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica” Art.8 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica....di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio...” Art.9 “Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per gli alunni di razza ebraica saranno preferiti gli insegnanti dispensati dal servizio....” Art.10 “In deroga al precedente art.3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici” La normativa antisemita e razzista era stata introdotta nel 1938 con il RDL 23 settembre, n.1630, cui aveva fatto seguito l’articolo Il fascismo e i problemi della razza pubblicato su “Il Giornale d’Italia” meglio noto come Il Manifesto degli scienziati razzisti o Carta della Razza. Il testo unico seguiva una serie di atti normativi fra i quali ricordo: circolare 6 agosto 1938 n.33 del ministro Bottai per la diffusione della rivista “La difesa della razza” (primo numero 5 agosto 1938); circolare 9 agosto 1938 n.12336 del ministro Bottai per il censimento di tutto il personale docente e non docente completo di schede[risulteranno 128 professori universitari; 316 professori di scuola media; 353 maestri elementari); e divieto di incarichi di supplenza ad insegnanti ebrei; circolare 12 agosto 1938 n.12380 sul divieto di adozione di libri di testo di autori ebrei ; circolare 18 agosto 1938 n.12495 sul divieto di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per gli studenti ebrei stranieri; RDL 5 settembre 1938 n.1390 “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”; RDL 23 settembre 1938 n.1630 “istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica”; circolare telegrafica 12 ottobre 1938 del ministro Bottai sul divieto di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per gli studenti ebrei nelle scuole statali; circolare 7 dicembre 1938, n.15169 nella quale si invitavano i provveditori a gli Studi a segnalare scuole od istituti eventualmente intitolati a persone di razza ebraica, facendo al tempo stesso le opportune proposte per le sostituzioni. |