Art.24 “Nelle scuole nelle quali la lingua di istruzione non è l’italiano, e fin tanto che non sarà l’italiana, a norma del presente decreto, l’insegnamento della lingua italiana è obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare. Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana. Sono fissate cinque ore settimanali d’insegnamento per i primi tre anni, sei per i seguenti ”. |